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Obbligo di partecipazione degli OICR alla Centrale dei rischi

Il decreto legislativo n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito, con modificazioni, in legge n. 116 dell’11 agosto 2014) dispone la partecipazione alla Centrale dei Rischi degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti, anche quelli “erogati a valere sul proprio patrimonio”.

Banca d’Italia, quale gestore del servizio centralizzato dei rischi, nella Comunicazione di Banca d’Italia del 7 aprile 2015 fa presente che gli OICR di cui all’art. 8, comma 1 bis del TUF, sono sottoposti, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento, agli obblighi informativi così come disciplinati dalla Circolare n. 139.

La Centrale dei rischi, alla notizia dell’istituzione di un OICR di credito, chiederà l’inoltro della documentazione necessaria ad avviare lo scambio dei dati e provvederà a rilasciare il “codice ente segnalante”. Nella fase di partenza dei nuovi obblighi segnaletici, verranno prese in considerazione eventuali istanze di proroga dei termini per l’inoltro dei dati; le istanze dovranno essere motivate da obiettive difficoltà di avvio.

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