Con la Circolare 288 del 3 aprile 2015, la Banca d’Italia ha imposto agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB un nuovo regime di vigilanza prudenziale “equivalente” a quello delle banche.
Gli adempimenti verso Banca d’Italia e Agenzia delle Entrate, già obbligatori per le finanziarie iscritte nella Sezione Speciale ex art. 107 del TUB, che dal 12 ottobre 2015 risultano iscritte come intermediari finanziari ex art. 106 TUB, saranno semplificati e controllati grazie all’efficiente sistema di servizi integrati che SEFIN ha sviluppato per questi operatori, permettendo facilmente l’allineamento con le indicazioni normative di Basilea 2.
Si precisa ai soggetti per i quali trova applicazione l’articolo 114 del TUB, le holding che non hanno oggetto finanziario o gli Intermediari precedentemente annoverati nell’Elenco Generale ex articolo 106 che non hanno presentato istanza di autorizzazione ad iscriversi come intermediari finanziari ex art. 106 TUB sono tenuti agli adempimenti afferenti l’Anagrafe dei Rapporti solo se hanno i requisiti previsti dall’art. 10 comma 10 del D. Lgs. 141/2010.
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