SEFIN Easy Banca d'Italia
02/69.365.215

Vigilanza per Istituti di Pagamento

Il servizio per le Segnalazioni di Vigilanza prudenziale per Idp

Vigilanza per Idp è:

 Il Servizio di Segnalazioni per Istituti di pagamento
Il Servizio per la gestione completa degli obblighi di Vigilanza
Il servizio che consente le integrazioni specifiche da Circolare n. 217/96

Siamo in grado di gestire l’invio delle nuove segnalazioni statistiche e prudenziali richieste agli Istituti Di Pagamento.

Banca d’Italia ha introdotto queste novità segnaletiche per gli Istituti di Pagamento attraverso il documento di consultazione contenente la bozza del 9° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996: “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale…”.

Le novità segnaletiche riferite agli Idp e quelle riferite alla distinzione tra “attività proprie” e “attività cedute e non cancellate” entrano in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2011.

 

Modalità di segnalazione

In generale gli IDP sono tenuti a compilare i medesimi schemi attualmente previsti per gli Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, con alcune integrazioni volte a cogliere le loro specificità operative.

  • Gli Idp neocostituiti sono tenuti a produrre le Segnalazioni di Vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.
  • Gli Idp effettuano le Segnalazioni contenute nelle Sezioni I, III, IV e V con le medesime tempistiche e modalità degli Intermediari Finanziari ex art.107 TUB.

 

Soggetti alle segnalazioni

  1. Idp costituiti in forma societaria (c.d. Idp “puri”);
  2. Idp che operano come patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari ex art. 107 TUB (c.d. Idp “ibridi finanziari”);
  3. Idp che operano come patrimoni destinati costituiti da soggetti non finanziari (c.d. Idp “ibridi non finanziari”).