Vigilanza per Idp è:
Siamo in grado di gestire l’invio delle nuove segnalazioni statistiche e prudenziali richieste agli Istituti Di Pagamento.
Banca d’Italia ha introdotto queste novità segnaletiche per gli Istituti di Pagamento attraverso il documento di consultazione contenente la bozza del 9° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996: “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale…”.
Le novità segnaletiche riferite agli Idp e quelle riferite alla distinzione tra “attività proprie” e “attività cedute e non cancellate” entrano in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2011.
Modalità di segnalazione
In generale gli IDP sono tenuti a compilare i medesimi schemi attualmente previsti per gli Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, con alcune integrazioni volte a cogliere le loro specificità operative.
- Gli Idp neocostituiti sono tenuti a produrre le Segnalazioni di Vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.
- Gli Idp effettuano le Segnalazioni contenute nelle Sezioni I, III, IV e V con le medesime tempistiche e modalità degli Intermediari Finanziari ex art.107 TUB.
Soggetti alle segnalazioni
- Idp costituiti in forma societaria (c.d. Idp “puri”);
- Idp che operano come patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari ex art. 107 TUB (c.d. Idp “ibridi finanziari”);
- Idp che operano come patrimoni destinati costituiti da soggetti non finanziari (c.d. Idp “ibridi non finanziari”).