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Adeguata verifica (in modo ordinario) ma ho omesso di predisporre le schede di valutazione del rischio

Poniamo il caso che il soggetto obbligato ha regolarmente effettuato l’adeguata verifica (in modo ordinario) cosa succede qualora abbia omesso di predisporre le schede di valutazione del rischio?

L’art. 56 recita: Omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale (art. 56, comma 1). 

Le misure di adeguata verifica della clientela devono essere proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio, se il soggetto obbligato non è in grado di dimostrare di aver effettuato questa valutazione sul rischio di riciclaggio non è affermabile “l’aver regolarmente effettuato l’adeguata verifica” e quindi a nostro avviso è sanzionabile per inosservanza degli obblighi di adeguata verifica.