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Cos’è e come funziona l’ABF (Arbitrio Bancario Finanziario)

Aderire all’ABF è un obbligo per gli intermediari bancari e finanziari?

Ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) gli intermediari bancari e finanziari, tenuti ad applicare le disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, hanno l’obbligo di aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) con la clientela che assicuri “la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela”.

L’ABF è stato istituito nel 2009 in attuazione a questa previsione.

 

Come funziona l’ABF?

I clienti, dopo aver presentato reclamo all’intermediario e non essere stati, in tutto o in parte, soddisfatti, possono ottenere, attraverso l’ABF, una pronuncia sulla propria controversia. La decisione è presa da un organo collegiale, che giudica secondo diritto e sulla base della domanda contenuta nel ricorso e dei documenti presentati dalle parti. La procedura svolta dinnanzi all’Arbitro si differenzia in modo netto da un tentativo di mediazione o conciliazione: la pronuncia resa dall’ABF è decisoria, seppur non abbia efficacia di titolo esecutivo e non rappresenti un vincolo giuridico per le parti, che possono comunque sottoporre la questione all’Autorità giudiziaria.

 

Quando non è consentita la trattazione della questione da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario?

La trattazione del ricorso non è consentita se la questione è stata già sottoposta all’esame dell’Autorità giudiziaria o a decisione arbitrale, oppure quando sia pendente un tentativo di conciliazione o mediazione.

Il ricorso all’ABF è però possibile in caso di fallimento della procedura conciliativa già intrapresa.

Il ricorso all’ABF soddisfa la condizione di procedibilità prevista dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali): quindi, prima di rivolgersi al Giudice civile, in alternativa all’attività di mediazione, è possibile esperire il ricorso all’ABF con lo stesso effetto.

 

Quali norme disciplinano l’ABF?

La disciplina sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è contenuta nella Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e nelle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 (successivamente modificate, come ad es. nel novembre 2016 con l’introduzione di nuovi collegi dell’Arbitro).