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Da quando si applicano le disposizioni sulla partecipazione alla Centrale dei Rischi da parte degli Intermediari iscritti nell’Albo Unico?

Le disposizioni sulla partecipazione alla Centrale dei Rischi da parte degli Intermediari iscritti all’Albo Unico, vengono applicate secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 141/2010.

I soggetti che si iscrivono nell’albo di cui all’articolo 106 TUB, osservano le disposizioni di cui al Provvedimento Banca d’Italia del 10 agosto 1995, in via transitoria, fino al 12 maggio 2016.

A partire da questa data, ossia decorsi i dodici mesi di cui all’art. 10, comma 1 del D Lgs 141/2010 è abrogato il Provvedimento Banca d’Italia del 10 agosto 1995 sugli obblighi di centralizzazione dei rischi.

La prima segnalazione di Centrale dei Rischi da effettuarsi secondo le modalità di cui al Provvedimento Banca d’Italia “Intermediari finanziari tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia” è riferita alla data contabile 31 maggio 2016.