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Gli Intermediari finanziari devono partecipare al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia

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Il Provvedimento Banca d’Italia del 12 maggio 2015 stabilisce l’obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi per gli intermediari finanziari iscritti al nuovo albo unico ex art. 106 TUB.
E’ prevista però la possibilità di esonero per gli intermediari finanziari che presentano una quota segnalabile pari o inferiore al 20 per cento dei finanziamenti per cassa e di firma da loro concessi.
Il Provvedimento entra in vigore il 12 maggio 2016, decorsi i dodici mesi di cui all’art. 10, comma 1 del D L.vo 141/10.
In via transitoria ossia fino al 12 maggio 2016, i soggetti che si iscrivono nell’albo unico osservano le disposizioni di cui al Provvedimento Banca d’Italia del 10 agosto 1995 sugli obblighi di centralizzazione dei rischi che sarà abrogato a partire da tale data.

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