Quali sono i tempi per iscriversi e cosa prevede il regime transitorio?
Che cosa prevede il regime transitorio per gli Intermediari Finanziari 107?
Tutti gli intermediari Finanziari attualmente operanti, siano essi già vigilati ex art. 107 TUB o iscritti all’Elenco generale ex art. 106 TUB, possono continuare ad operare per un periodo di dodici mesi dall’entrata in vigore della normativa di riferimento dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul sito della Banca d’Italia, cioè fino all’11 luglio 2016.
Nello specifico, vediamo quanto prevede la normativa in merito all’istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’Albo ex art. 106 TUB.
Gli Intermediari Finanziari ex art 107
Gli Intermediari Finanziari ex art 107 hanno 3 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza emanate da Banca d’Italia per presentare istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’Albo ex art. 106 TUB.
Gli Intermediari Finanziari ex art. 106
Gli Intermediari Finanziari ex art. 106, attualmente non vigilati, almeno 3 mesi prima della scadenza del termine dei 12 mesi di operatività concessa dall’entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza, devono presentare istanza di autorizzazione, ai fini dell’iscrizione all’Albo Unico ex art. 106.
Che cos’è il regime transitorio per gli Intermediari Finanziari 107
Per periodo transitorio si intende il periodo in cui l’Intermediario continua ad inviare le segnalazioni di vigilanza a cui era tenuto in precedenza (ad esempio, per un Intermediario ex art. 106 pre riforma, la segnalazione statistica di cui alla Circolare nr. 273, survey: 3A).
Per gli Intermediari iscritti al nuovo albo, esso perdura fino alla fine del trimestre precedente a quello di iscrizione; per gli Intermediari non iscritti al nuovo albo, fino alla data contabile il cui termine di inoltro è precedente alla data di cancellazione.