Aggiornamento dei criteri per l’applicazione del divieto di interlocking
In data 21 dicembre 2018, Banca d’Italia, Consob e Ivass hanno pubblicato sui propri siti ufficiali una comunicazione con cui aggiornano i criteri per l’applicazione del divieto di interlocking.
Il Divieto di Interlocking
Tale divieto proibisce di assumere cariche in intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario ed è stato introdotto dall’articolo 36 del d.l. 201/2011.
I criteri applicativi del divieto di interlocking sono stati pubblicati nel 2012 dalle Autorità di Vigilanza di settore, Banca d’Italia, CONSOB e IVASS che sono chiamate a pronunciare la decadenza dell’esponente in caso di inosservanza del divieto. Il fine dei criteri, individuati anche con la collaborazione e la condivisione dell’AGCM, è promuovere l’applicazione uniforme della norma da parte del mercato e la trasparenza della loro azione.
La Comunicazione del 21/12/2018 sull’aggiornamento dei criteri applicativi
L’aggiornamento del 21 dicembre 2018 riguarda la soglia di rilevanza dimensionale degli intermediari coinvolti ed è allineato alle modifiche intervenute nella legge sulla concorrenza.
In particolare, a partire dalle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione della Comunicazione ossia dal 21/12/2018, il divieto di interlocking opera quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore a 30 milioni di euro.
Per fatturato si intende, per le banche e gli altri intermediari finanziari, un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine; per le imprese di assicurazione, il valore dei premi incassati.
Qui puoi leggere e scaricare il documento sulla comunicazione sull'aggiornamento dei criteri per l’applicazione del divieto di interlocking