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Al via l’ IFRS 9: il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli Intermediari bancari

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Banca d’Italia sottopone a consultazione le bozze del quinto aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e delle modifiche al Provvedimento del 9 dicembre 2016 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.

L’entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9, per effetto del processo di omologazione europeo, richiede l’aggiornamento della normativa secondaria della Banca d’Italia che, nella definizione delle nuove norme, dispone di ridotti margini di discrezionalità perché le nuove disposizioni rappresentano, per la quasi totalità, un mero adeguamento a norme sovraordinate.

Gli interventi di modifica, posti in consultazione, recepiscono quindi le novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 9, omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016, che sostituirà il vigente principio contabile IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement” ai fini del trattamento in bilancio degli strumenti finanziari.

L’adozione dell’IFRS 9 ha comportato la modifica di altri principi contabili internazionali, tra cui l’IFRS 7 in materia di informativa sugli strumenti finanziari.

Le principali novità introdotte nella normativa di bilancio riguardano i seguenti profili:

  1. classificazione e misurazione: gli schemi di bilancio e le tabelle di nota integrativa vengono adeguati alla nuova ripartizione per portafogli contabili degli strumenti finanziari (in particolare, attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e attività finanziarie valutate al costo ammortizzato);
  2. modello di impairment basato sulla rilevazione delle perdite attese (expected losses): la nota integrativa viene modificata per recepire l’informativa prevista dall’IFRS 7, in applicazione dell’IFRS 9;
  3. politiche di copertura: viene introdotta la nuova informativa richiesta dall’IFRS 7. In particolare, viene prevista l’informativa sui valori di bilancio degli strumenti di copertura diversi dai derivati in relazione al portafoglio di appartenenza e alla tipologia di copertura realizzata. Inoltre, per le tipologie di copertura previste dall’IFRS 9 (copertura di fair value, copertura di flussi finanziari e di investimenti esteri) viene introdotta l’informativa sui valori di bilancio degli strumenti coperti e sui relativi effetti a conto economico.

Nel definire le bozze normative si è tenuto anche conto delle esigenze di:

  • Allineare l’informativa di bilancio alle nuove segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP), che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018, in modo da evitare la gestione di “doppi binari” tra l’informativa di vigilanza e quella di bilancio e contenere i costi di reporting delle banche;
  • Mantenere alcune informazioni attualmente presenti nei bilanci che, anche se non richieste dai principi contabili internazionali, sono reputate rilevanti per la corretta valutazione dell’operatività degli intermediari da parte degli utilizzatori del bilancio.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi alla Banca d’Italia, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Leggi o scarica nell’Area Documenti sulla Vigilanza, il Documento di consultazione – Nota illustrativa e Analisi di impatto della regolamentazione.

Sul sito di Banca d’Italia puoi consultare: Le bozze del quinto aggiornamento della Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e delle modifiche al Provvedimento del 9 dicembre 2016 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.