Antiriciclaggio – Pubblicate le disposizioni per l’attività di gestione del contante
Al via l’elenco di Bankit per gli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante.
Banca d’Italia pubblica sul proprio sito il Provvedimento del 23 aprile 2019 recante le Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del DL 350/2001, convertito con modificazioni dalla L 409/2001, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco.
ll Provvedimento sarà emanato una volta acquisito il parere della Banca Centrale Europea, in conformità delle vigenti disposizioni europee in materia.
La Banca d’Italia ha adottato questo Provvedimento recante “Disposizioni per l’attività di gestione del contante” per dare attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007.
Le disposizioni sono state poste in pubblica consultazione fino al 18 febbraio 2019 e il Resoconto della Consultazione è prontamente disponibile.
Il Decreto Legge n. 350 del 2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409 del 2001 e modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017, all’articolo 8, comma 2-bis, prevede che gli operatori non finanziari di cui al comma 2, lett. b), dello stesso Decreto Legge, che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia; e al comma 2-ter del medesimo art. 8, prevede che la Banca d’Italia disciplini con proprio regolamento i requisiti di iscrizione in questo elenco nonché i casi di cancellazione e di decadenza.
Inoltre, il D. Lgs 231/2007, come modificato dal D. Lgs 90/2017, attribuisce alla Banca d’Italia la funzione di Autorità di vigilanza di settore nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 T.U.L.P.S., limitatamente all’attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8 del DL 350/2001, convertito dalla L. 409/2001 e dispone, tra l’altro, l’applicazione delle disposizioni del citato decreto n. 350 nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 T.U.L.P.S.
Nel provvedimento di Banca d’Italia del 23 aprile 2019 vengono fornite indicazioni sui requisiti necessari per iscriversi all’elenco, sulla domanda di iscrizione, sull’istruttoria delle domande, sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, sui requisiti di onorabilità per gli altri profili aziendali e per i soci, sugli obblighi di comunicazione e sulle forme di pubblicità e sull’organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori iscritti nell’elenco.
Qui trovi da leggere o scaricare il Provvedimento Banca d’Italia del 23/04/2019 recante le Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del D.L. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L 409/2001, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco nonché il Resoconto della Consultazione.