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Antiusura – Risposte ai quesiti sulle modalità di rilevazione del TEGM – COVID-19

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Banca d’Italia pubblica le risposte a due quesiti sulla rilevazione del TEGM a seguito delle misure straordinarie di sostegno finanziario per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel primo caso viene richiesto se i prestiti introdotti dal DL n. 23/2020 vadano segnalati ai fini della rilevazione del TEGM.

L’Organo di Vigilanza risponde che le operazioni di finanziamento effettuate in base all’art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità (cd. “miniprestiti”) presentano le caratteristiche per essere assimilate alle “operazioni a tasso agevolato” quindi non vanno incluse nella segnalazione antiusura come previsto dalle Istruzioni (§B.2.4).

Per tutte le altre tipologie di finanziamenti garantiti previsti dal DL Liquidità, dove il tasso di interesse viene rimesso alla libera contrattazione tra le parti, i segnalanti, invece, devono valutare, caso per caso, se le operazioni siano da rilevare o se ricorrano altre condizioni di esclusione.

Nel secondo caso viene richiesto se i prestiti oggetto di moratoria ex art. 56 del DL Cura Italia vadano segnalati nuovamente ai fini della rilevazione del TEGM.

Banca d’Italia risponde che la logica della moratoria introdotta dal DL Cura Italia non configura né una rinegoziazione né una novazione del contratto, si tratta invece di un’agevolazione temporanea sulle scadenze prefissate, con il mantenimento del tasso di interesse originario per preservare condizioni di neutralità attuariale tra il valore del prestito prima e dopo la moratoria. Ciò non comporta l’obbligo di una nuova segnalazione.

Per leggere o scaricare le Risposte ai quesiti sulle modalità di rilevazione del TEGM del 14 ottobre 2020:

 

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