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Banche e intermediari finanziari vigilati che non applicano gli IAS/IFRS – Comunicazione Banca d’Italia del 19 aprile 2019

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Con la comunicazione del 15 marzo 2019, Banca d’Italia aveva fornito indicazioni sulle disposizioni per la predisposizione dei bilanci da parte degli intermediari che intendono disapplicare i principi contabili internazionali fin dal bilancio riferito all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018, avvalendosi della facoltà introdotta nell’ultima legge di bilancio. Infatti, l’art. 1, comma 1070 della legge n. 145 del 30/12/2018 ha introdotto nel D. Lgs. n. 38/2005 un nuovo articolo, il 2-bis, in base al quale “i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci i principi contabili internazionali, possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”.

Nella citata comunicazione del 15 marzo si era fatto riserva di ulteriori indicazioni sulle modalità con le quali questi stessi intermediari devono compilare le segnalazioni statistiche di vigilanza.

All’attuale comunicazione del 19 aprile è allegata una nota tecnica nella quale viene fornito un raccordo fra le definizioni e le regole di rilevazione stabilite dalle disposizioni contabili nazionali e quelle previste dalle circolari segnaletiche.

Le indicazioni qui contenute sono immediatamente applicabili.

Per quanto riguarda le banche che intendono applicare le disposizioni contabili nazionali, le informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo unico di vigilanza vanno rese nel modo seguente:

  1. per le segnalazioni a livello individuale, le banche applicano i modelli segnaletici indicati nella Tabella 2 dell’allegato 1 “Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza semplificata” del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca Centrale Europea;
  2. per le segnalazioni a livello consolidato, i gruppi bancari applicano i modelli segnaletici indicati nell’allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Le stesse indicazioni si applicano agli ulteriori soggetti che ai sensi della Circolare n. 115 sono tenuti alla segnalazione della Sezione I FINREP.

Gli intermediari che intendono adottare le disposizioni contabili nazionali sono tenuti a comunicarlo, nel più breve tempo possibile, nei termini seguenti:

  • per gli intermediari accentrati, la comunicazione è effettuata al competente Servizio di vigilanza dell’Amministrazione centrale;
  • per gli intermediari decentrati, la comunicazione è effettuata alla Filiale competente per le funzioni di vigilanza.

L’informazione andrà trasmessa anche alla Divisione Bilanci e segnalazioni del Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale e al Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche.

Agli intermediari che invieranno le comunicazioni saranno fornite indicazioni sui tempi e le modalità di inoltro delle segnalazioni.

 

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Comunicazione 19/04/2019 e Nota Tecnica

Qui puoi leggere o scaricare la Comunicazione di Banca d’Italia del 19/04/2019 e l’allegata nota tecnica