Centrale dei Rischi: precisazioni sulle modalità di segnalazione a seguito di provvedimenti di omologa
L’Autorità di Vigilanza ha fornito dei chiarimenti su quanto stabilito dalla Circ. 139/91, cap. II, sez. 6, par. 21 che prevede che “in caso di provvedimenti giudiziali di omologa ai sensi della L. 3/2012, a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui è intervenuta l’omologa gli importi segnalati sono adeguati a quanto stabilito dal giudice”.
A tal riguardo si precisa che per le esposizioni segnalate a sofferenza, sempre rispetto alla data contabile in cui è intervenuta l’omologa, l’intermediario deve segnalare l’importo rideterminato dal Giudice senza ricomprendere le perdite segnalate prima del provvedimento di omologa e/o deliberate in occasione del provvedimento stesso. Non deve, dunque, essere effettuata segnalazione alcuna nella categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita.
Quanto alle date contabili successive all’omologa, l’intermediario deve segnalare nella categoria di censimento sofferenze l’importo rideterminato dal Giudice diminuito degli eventuali rimborsi del cliente e nella categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita le perdite eventualmente deliberate in data successiva al provvedimento di omologa.
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