Circolare 139/91 – Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi – Emanazione del 18° aggiornamento
Banca d’Italia emana il 18° aggiornamento della Circolare 139 Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi
La principale novità introdotta da questo aggiornamento è che le banche e gli intermediari finanziari che gestiscono fondi pubblici ex artt. 47 e 110 TUB e che partecipano al servizio centralizzato dei Rischi, possono accedere al “servizio di prima informazione” anche per la valutazione del merito creditizio dei potenziali beneficiari delle garanzie concesse dai fondi.
La condizione è che attestino, in una specifica relazione, il possesso di adeguati requisiti e presidi organizzativi, procedurali e informatici in grado di garantire la separatezza tra la gestione del fondo pubblico e l’ordinaria attività creditizia.
L’aggiornamento recepisce la comunicazione di settembre 2018 sull’interruzione dello scambio dei dati tra le Centrali dei rischi europee previsto dal Memorandum of Understanding del 2010.
Sono stati, infine, modificati i riferimenti normativi in materia di protezione dei dati personali, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del Decreto legislativo n. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale.
Ricordiamo che gli aggiornamenti pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia assumono valore legale ai sensi dell’art. 32, co. 1, della legge n. 69/2009.
Con riferimento al 18° aggiornamento della Circolare 139, qui di seguito puoi leggere o scaricare:
- l’Atto di Emanazione
- il Resoconto alla Consultazione
- il testo integrale della Circolare 139 al 18° aggiornamento
Atto di Emanazione
Resoconto alla Consultazione
Testo integrale della Circolare 139 al 18° aggiornamento
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