Codice Antimafia – Precisazioni di Banca d‘Italia sulla classificazione per qualità del credito delle imprese sottoposte a provvedimento di sequestro e/o confisca
La corretta classificazione per qualità del credito dei finanziamenti concessi alle imprese oggetto delle previsioni del “Codice Antimafia” (D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni) assume particolare rilevanza per consentire loro l’accesso al credito, ripristinando le condizioni di efficienza economica e la tutela della legalità, ancora di più nel contesto attuale di emergenza sanitaria e di crisi economica.
Banca d’Italia in data 31 luglio 2020 pubblica alcune precisazioni in merito.
Il riferimento è alle segnalazioni effettuate nel periodo tra l’ordine di sequestro e/o confisca del patrimonio del debitore e il decreto del Tribunale sulla gestione dell’impresa, gli intermediari devono attenersi alle indicazioni fornite da Banca d’Italia nelle comunicazioni 21/03/2014 e del 24/02/2016 qui riassunte:
- i criteri generali previsti da Banca d’Italia sulle segnalazioni di Vigilanza e di Centrale dei rischi richiedono che lo stato d’insolvenza dell’impresa (se non accertato giudizialmente), che rappresenta il presupposto per la classificazione a sofferenza di un credito, deve essere il risultato di una valutazione effettuata con riferimento alla complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore; in questo caso, quindi, la classificazione a sofferenza non può scaturire dalla sola notizia dell’eventuale e/o probabile instaurazione di un procedimento di prevenzione nei confronti del soggetto debitore, adottato ai sensi del Codice Antimafia;
- dalla data del provvedimento di sequestro e/o confisca del patrimonio dell’impresa i crediti vantati risultano inesigibili; fino all’accertamento giudiziale delle condizioni ex art. 52 del Codice, si fermerà quindi il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale inadempimento (ai fini della Centrale rischi, ciò richiede di valorizzare coerentemente la variabile “stato del rapporto” dei crediti per cassa); le esposizioni in essere alla data del provvedimento continuano a essere segnalate sulla base della classificazione per qualità del credito (in bonis/deteriorato) presente a quel momento;
- in caso di accertamento giudiziale positivo delle condizioni ex art. 52 del Codice, i crediti dovranno essere considerati nuovamente esigibili e quindi si riapplicheranno gli ordinari criteri segnaletici; in caso invece di accertamento giudiziale negativo, i crediti dovranno essere considerati definitivamente inesigibili.
Con riguardo alle segnalazioni di Vigilanza e al bilancio, gli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione di default ex art.178 del Regolamento (UE) n.575/2013 richiedono, in caso di sospensione per legge del rimborso del debito che arresta il conteggio dei giorni di scaduto, di valutare se ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra gli “unlikely to pay”. Questa indicazione vale solo per le segnalazioni di Vigilanza.
La classificazione per qualità del credito delle esposizioni verso imprese oggetto di sequestro/confisca deve, infine, tenere adeguatamente conto delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell’attività in base alle quali il Tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell’impresa.
Banca d’Italia, nella comunicazione in esame, invita gli intermediari a verificare la correttezza delle segnalazioni trasmesse, inviando eventualmente le necessarie rettifiche.