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Crediti deteriorati: in consultazione nuove direttive per acquirenti e gestori

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È online fino al 29 febbraio 2024 la consultazione sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 relativa  agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati, nota come Secondary Market Directive.

Tale direttiva mira all’armonizzazione delle normative relative alla cessione dei crediti deteriorati, con l’obiettivo di rimuovere le barriere nazionali che ostacolano il trasferimento di tali crediti e facilitare le operazioni di due diligence da parte degli acquirenti interessati, inclusi gli operatori non bancari, sia nazionali che internazionali, che acquistano crediti in modo professionale.

Il decreto proposto, che traspone la Direttiva esclusivamente per le cessioni di crediti non performanti, introduce significative modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, noto come Testo Unico Bancario (TUB). Le novità principali includono:

  • l’aggiunta di un nuovo Capo II nel Titolo V, specificatamente dedicato all’acquisto e alla gestione di crediti non performanti;
  • l’istituzione di una nuova figura professionale, il “gestore di crediti in sofferenza”, che sarà soggetto ad autorizzazione e sotto la vigilanza della Banca d’Italia;
  • la possibilità per le società di recupero crediti, già menzionate nell’art. 115 TULPS e impegnate nella gestione di crediti in sofferenza, di continuare la loro attività fino all’ottenimento della nuova autorizzazione. Per questi soggetti, le attività svolte attraverso accordi di esternalizzazione a favore di banche e intermediari finanziari, anche in base alla legge del 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione, non rientrano nell’ambito di applicazione della nuova normativa sulla gestione dei crediti in sofferenza;
  • l’introduzione di modifiche e integrazioni al TUB relative alla trasparenza e ai rapporti con i clienti (Titolo VI) e alla disciplina sanzionatoria (Titolo VIII).

L’acquirente dei crediti in sofferenza dovrà partecipare alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e nominare un gestore di crediti in sofferenza, che può essere una banca o un intermediario finanziario secondo l’art. 106 del TUB, per gestire tali crediti. Il gestore designato sarà responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla nuova normativa, inclusa la comunicazione ai debitori dei crediti ceduti.

La consultazione è pubblica sul sito MEF ed è visionabile cliccando qui.

Eventuali osservazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail entro il 29 febbraio 2024: dt.direzione5.ufficio2@dt.tesoro.it.

 

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