In consultazione la bozza di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio ossia le modifiche al D.Lgs 231/2007
Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in consultazione la bozza di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio ossia la Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Lo schema di Decreto legislativo in consultazione reca le modifiche e le integrazioni da apportare al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal D.Lgs 90/2017 in attuazione alla IV Direttiva AML.
Le novità più rilevanti nel documento in consultazione
All’articolo 2, viene precisato che il trattamento dei dati personali, effettuato per le finalità di antiriciclaggio, è considerato di interesse pubblico, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR)e della relativa normativa nazionale di attuazione.
In merito ai Soggetti obbligati, all’articolo 3 viene specificato che nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità, provvedono all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.
Fra i soggetti obbligati vengono, inoltre, introdotti i “prestatori di servizi di portafoglio digitale” e i “commercianti di opere d’arte”.
Le Autorità di vigilanza di settore acquistano nuovi poteri e gli Organismi di autoregolamentazione nuovi obblighi informativi.
Nell’enunciazione dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva (art. 20) dopo “proprietà diretta”, “proprietà indiretta” e “controllo”, al criterio delle persone fisiche titolari dei “poteri di amministrazione e direzione” si aggiunge “la rappresentanza legale”. Questo criterio residuale si applicherà non solo alle società ma anche al “cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
Viene soppressa la riservatezza dell’accesso al registro dei titolari effettivi (art. 21) ma l’accesso al pubblico resta escluso qualora le informazioni riguardino “persone incapaci o minori d’età ovvero qualora l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio”.
La disciplina dei trust (art. 21 e 22) viene estesa anche “agli istituti giuridici affini”.
Negli indici di basso rischio (art. 23) da tenere in considerazione ai fini dell’applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica viene precisato che gli indici di rischio geografico “sono relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento”.
In ambito misure di adeguata verifica rafforzata (art. 24) da applicarsi in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, nel Decreto in consultazione si fanno salve le ipotesi in cui le “predette persone politicamente esposte agiscano in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni”. In questi casi, “i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2” (ossia gli indici di basso rischio relativi alla tipologia di clientela “pubblica amministrazione”).
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
Relativamente agli obblighi di conservazione (art. 31), alla conservazione dei dati indentificativi del cliente si aggiungono, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e la consultazione dei registri dei titolari effettivi.
SANZIONI
In materia di Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati (art. 62) il riferimento ai “soggetti titolari” di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’intermediario è sostituito dal riferimento ai “soggetti che svolgono” funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’intermediario.
La bozza di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio è sottoposta a consultazione pubblica.
Il termine per l’invio delle osservazioni è il 20 aprile 2019.
Il termine di definitivo recepimento della V Direttiva è fissato al 10 gennaio 2020.
Qui puoi leggere o scaricare lo schema di Decreto legislativo di recepimento della V Direttiva in consultazione