In consultazione pubblica le nuove Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le nuove “Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, in attuazione alle previsioni contenute nel DLgs 231/2007, come modificato dal DLgs 90/2017 in recepimento della IV direttiva (UE) 2015/849.
Le principali novità contenute nella consultazione delle nuove disposizioni attuative su organizzazione, procedure e controlli interni
Policy
Le scelte in termini di processi, assetto dei controlli e funzioni aziendali deputate che in concreto si intendono compiere per adempiere agli obblighi antiriciclaggio e per dare attuazione ai principi di proporzionalità e di approccio al rischio vanno definite in una Policy.
Punto di contatto centrale
Vengono precisati i compiti e il ruolo del punto di contatto centrale, il rapporto che intercorre tra l’intermediario estero (destinatario degli obblighi), il punto di contatto centrale (che rappresenta l’intermediario e cura l’assolvimento degli obblighi) e la rete dei distributori e/o agenti.
Segnalazione delle operazioni sospette
Sono irrobustiti i requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità del responsabile SOS, gli obblighi di riservatezza e la procedura sull’eventuale conferimento della delega (prevista anche a più persone negli intermediari di rilevanti dimensioni).
Il responsabile SOS deve valutare le operazioni sospette di cui viene a conoscenza anche senza input di primo livello; a lui spetta effettuare verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni dell’operatività della clientela da parte delle strutture che effettuano il primo livello di analisi.
Sono previste novità anche con riferimento all’articolazione della procedura di segnalazione nei gruppi.
Funzione antiriciclaggio
La procedura di nomina e di revoca del Responsabile Antiriciclaggio è assegnata all’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo.
La funzione antiriciclaggio può essere accorpata alla compliance ma solo a seguito di una specifica valutazione dei rischi che concretamente l’intermediario è chiamato a gestire.
Si formalizza l’obbligo di trasmissione annuale alla Banca d’Italia della relazione della funzione antiriciclaggio, corredata con i risultati dell’esercizio di autovalutazione.
Ruolo della capogruppo
Riguardo ai gruppi, viene conferito un ruolo preminente all’attività di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo con l’obbligo di istituire una base informativa comune a tutte le società del gruppo che consenta di valutare in modo omogeneo la clientela.
Esercizio di autovalutazione
Vengono individuati i principi generali della metodologia di autovalutazione; criteri specifici applicabili alle varie categorie di intermediari bancari e finanziari saranno forniti con successive comunicazioni. Ne sono esentati i Confidi minori che, inoltre, possono attribuire i compiti di controllo ad un amministratore.
Orientamenti congiunti in materia di informazioni da includere nei messaggi che accompagnano i trasferimenti di fondi delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA e EIOPA)
Gli orientamenti sono stati recepiti nelle disposizioni in consultazione.
Osservazioni, commenti e proposte sul documento in consultazione possono essere trasmessi a Banca d’Italia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ossia dal 13 aprile 2018.
Qui puoi leggere o scaricare le nuove disposizioni Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio in consultazione e gli orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA e EIOPA) del 16 gennaio 2018 sul trasferimento fondi.
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