Nuovi obblighi AML per i CASP operanti in Italia – Modifiche al D.Lgs. 231/2007 introdotte dal D.L. 95/2025
In data 1° luglio 2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30/06/2025. Tra le varie misure in materia economica, sociale e infrastrutturale, il decreto ha introdotto importanti modifiche al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con rilevanti impatti per gli operatori del comparto finanziario e, in particolare, per i CASP – Crypto-Asset Service Provider.
Cosa cambia per i CASP?
Con l’introduzione del nuovo art. 45-bis del D.Lgs. 231/2007, i CASP aventi sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea, che operano sul territorio italiano senza stabile organizzazione o succursale, e che si avvalgono di agenti o distributori situati in Italia, sono ora obbligati a designare un Punto di Contatto Centrale.

Tale obbligo si applica anche ai CASP che mettono a disposizione sportelli automatici (ATM) per l’acquisto o lo scambio di cripto-attività.
Il Punto di Contatto Centrale deve:
- Garantire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati, ai sensi degli artt. 18 ss. del D.Lgs. 231/2007;
- Assicurare la trasmissione delle informazioni richieste dalle autorità competenti italiane, inclusa l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- Agevolare l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza da parte delle autorità italiane.
Questa previsione allinea i CASP alla disciplina già vigente per gli IMEL e IP (Istituti di Moneta Elettronica e di Pagamento) privi di rete fisica in Italia, come previsto dagli artt. 45 e 45-bis del D.Lgs. 231/2007 nella nuova formulazione.
Altre modifiche rilevanti al D.Lgs. 231/2007
Il D.L. 95/2025 interviene anche su altri profili della normativa antiriciclaggio:
- Inserita la definizione di “finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” tra i rischi rilevanti ai fini AML (art. 1, co. 2, lett. p-bis del D.Lgs. 231/2007);
- Estesa la definizione di “Paesi terzi ad alto rischio” (lett. bb), includendo fonti di designazione anche nazionali;
- Introdotta la definizione di “sanzioni finanziarie mirate” (lett. oo-bis) e aggiornata quella di “prestatori di servizi per cripto-attività” (lett. qq-ter);
- Inserito l’art. 16-ter, che impone al Comitato di Sicurezza Finanziaria l’adozione di una valutazione triennale del rischio di finanziamento della proliferazione, con possibilità di aggiornamento anticipato;
- Previsto l’aggiornamento dei documenti di autovalutazione del rischio AML/CFT da parte dei soggetti obbligati, includendo il rischio di WMDs (Weapons of Mass Destruction).
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