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Obblighi antiriciclaggio per OICR: operazioni di factoring e cessione di crediti commerciali

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Banca d’Italia pubblica sul proprio sito il Provvedimento che modifica lo stesso del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico, con riguardo agli obblighi antiriciclaggio per OICR connessi con le operazioni di cessione di crediti commerciali e di collocamento diretto (…)

Applicazione degli adempimenti antiriciclaggio

Banca d’Italia conferma l’applicazione degli adempimenti antiriciclaggio, attualmente previsti a carico dei cessionari di crediti a tutte le dilazioni di pagamento, con l’unica eccezione delle dilazioni di pagamento concesse gratuitamente; l’Organo di Vigilanza precisa che l’applicazione di oneri o interessi per il periodo successivo alla dilazione, anche nella misura originariamente prevista dal contratto, esclude la gratuità dell’operazione.

Per comodità di consultazione, i due Provvedimenti, come modificati, sono stati ripubblicati in versione integrale.
Le modifiche proposte nella bozza in consultazione stabilivano che, nell’ambito delle operazioni di factoring il debitore ceduto non fosse da considerarsi cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria, salvo in caso di un nuovo accordo tra cessionario e debitore ceduto, anche nella forma della dilazione di pagamento; quindi, salvi i casi indicati, non si sarebbero dovuti assolvere gli obblighi di adeguata verifica né quelli di registrazione in Archivio Unico Informatico.
Banca d’Italia nel Resoconto della Consultazione, chiarisce che la semplificazione riguarda le operazioni che hanno ad oggetto la cessione di crediti commerciali, che derivano da rapporti sorti con soggetti non tenuti agli adempimenti in materia di adeguata verifica e Archivio Unico Informatico quindi la semplificazione riguarda tutte le ipotesi di cessione di credito in cui i crediti ceduti hanno origine da operazioni non soggette alle disposizioni in materia di adeguata verifica e Archivio Unico Informatico al momento dell’instaurazione del rapporto (categoria in cui rientrano anche i crediti ceduti a scopo di garanzia nell’ambito di operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione). Non ricorrono, invece, le stesse ragioni giustificative nelle operazioni di cessione di crediti finanziari, sorti da rapporti soggetti sin dal momento della loro instaurazione agli obblighi di adeguata verifica e registrazione in Archivio Unico Informatico.

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