Parere dell’EBA sulla portata e l’impatto del de-risking nell’UE
L’EBA ha pubblicato il suo parere sulla portata e l’impatto del de-risking nell’UE e le misure che le autorità competenti dovrebbero adottare per contrastare il de-risking ingiustificato.
Il de-risking si riferisce alle decisioni prese dagli istituti finanziari di non fornire servizi ai clienti in determinate categorie di rischio. Il de-risking può essere uno strumento legittimo di gestione del rischio, ma può anche essere un segno di una gestione inefficace del rischio di riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento del terrorismo (TF).
L’EBA sottolinea che decidere di non contrarre con alcuni clienti o categorie di clienti può essere conflittuale con alcune leggi europee, in particolare in relazione alla direttiva EU:
- 2015/849 (AMLD);
- 2014/92 per l’accesso a conti di pagamento di base (PAD);
- 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2).
In relazione alla direttiva PAD, l’EBA sottolinea che mentre l’articolo 16 da diritto ai residenti nell’UE di ottenere un conto base, la PAD prevede che questo diritto possa valere solo se l’istituzione può rispettare i suoi obblighi antiriciclaggio. Non vi è alcun chiarimento sulle interazioni tra obblighi AML/FT e il diritto ad aprire un conto base.
Le autorità competenti sono invitate a impegnarsi più attivamente per aumentare la consapevolezza in relazione a diritti e responsabilità delle parti coinvolte. Alla luce dell’impatto negativo del de-risking ingiustificato sugli obiettivi del mercato finanziario dell’UE, l’EBA ritiene che le autorità dei servizi finanziari e il colegislatore debbano intensificare gli sforzi per garantire che siano affrontate le cause alla radice del rischio ingiustificato.
Si ricorda che attraverso gli orientamenti del 1 marzo 2021 e già dal 2016, l’ EBA aveva voluto focalizzare l’attenzione sull’individuazione di presidi che potessero garantire l’equilibrio tra prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e libera iniziativa economica.
Per consultare la documentazione: