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In pubblica consultazione il 18° aggiornamento della Circolare 139/91: Prima informazione ai gestori dei fondi pubblici

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Banca d’Italia sottopone alla pubblica consultazione il 18° aggiornamento della Circolare 139/91 – Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari

 

Accesso al servizio di prima informazione, per la gestione dei fondi pubblici

La proposta di modifica consente agli intermediari partecipanti alla Centrale dei Rischi l’accesso al servizio di prima informazione, per la gestione dei fondi pubblici – ex artt. 47 comma 2 e 110 comma 1 del TUB. Questi fondi favoriscono l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie pubbliche. La finalità è quella di migliorare e rendere più tempestiva la valutazione, da parte dei gestori dei fondi, del rischio di credito delle imprese beneficiarie della garanzia.

Al solito, le osservazioni possono essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, via PEC all’indirizzo res@pec.bancaditalia.it oppure per posta cartacea al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Divisione Centrale dei Rischi, Via Nazionale 91, 00184 ROMA.

Banca d’Italia pubblicherà i commenti ricevuti sul proprio sito nel rispetto delle esigenze dei partecipanti alla consultazione.

Il 18° aggiornamento entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2019

Il documento di consultazione non è accompagnato dall’Analisi d’Impatto Regolamentare (AIR) perché l’intervento normativo non richiede costi addizionali ai partecipanti alla CR e comporta benefici per le imprese registrate negli archivi della Centrale dei rischi.

Il termine per la consultazione è fissato in 30 giorni.

 

Contenuto della modifica proposta nel 18° aggiornamento della Circolare 139/91

La richiesta di poter accedere al servizio di prima informazione proviene direttamente dagli intermediari gestori di fondi pubblici che, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie pubbliche, vorrebbero consultare la posizione di rischio delle imprese che richiedono le garanzie e migliorare, così, la valutazione del merito creditizio.

Ciò semplificherebbe le procedure di concessione delle garanzie dei gestori di fondi pubblici e ridurrebbe gli oneri delle imprese beneficiarie.

La richiesta, inoltre, rientra nelle finalità della CR: la tempestiva disponibilità di questi dati, infatti, può migliorare l’allocazione dei rischi assunti dal sistema finanziario, accrescendone stabilità, efficienza e competitività.

Inoltre, l’attività di gestione dei fondi pubblici rientra nelle attività riservate alle banche e agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB e quindi è sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia.

 

Requisiti richiesti ai gestori dei fondi per utilizzare il servizio di prima informazione

Per consentire alle banche e agli intermediari ex art. 106 del TUB, gestori dei fondi pubblici, già partecipanti in proprio alla CR, di utilizzare il servizio di prima informazione anche per le finalità di gestione dei fondi per la valutazione del merito di credito dei beneficiari delle garanzie devono essere soddisfatte le condizioni qui indicate:

  1. la disciplina del fondo pubblico deve prevedere che la garanzia concessa dal fondo sia assistita dalla garanzia dello Stato italiano o di un ente territoriale italiano;
  2. il processo di concessione della garanzia deve assicurare che la circolazione dei dati di CR avvenga solo all’interno dell’intermediario gestore del fondo, sia nella fase istruttoria, sia in quella deliberativa;
  3. il trattamento dei dati di CR a supporto dell’attività di gestione del fondo pubblico deve essere separato da quello relativo all’attività creditizia ordinaria svolta dal gestore del fondo per proprio conto;
  4. il gestore del fondo pubblico deve essere dotato di sistemi e procedure in grado di tracciare tutti gli accessi ai dati di CR che avvengano in relazione all’attività di gestione del fondo;
  5. i requisiti indicati ai punti da a) a d) devono essere attestati da una relazione della funzione di Compliance, approvata dall’Organo amministrativo competente. La relazione deve essere inoltrata al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche della Banca d’Italia, all’indirizzo res@pec.bancaditalia.it.

 

Icona
Documento di consultazione del 18° aggiornamento della Circolare 139/1991

Qui puoi leggere o scaricare il documento per la consultazione “Modifiche alla Circolare n. 139/1991 18° aggiornamento"

 

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