Pubblicate in G.U. le disposizioni per la tutela dei whistleblowers
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 è stata pubblicata la Legge n. 179/2017 contenente disposizioni specifiche per la tutela dei whistleblowers: “autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
E’ stato il D.lgs. n. 90/2017, col recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, a prevedere, per la prima volta nell’ambito della legislazione AML, sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing), imponendo ai soggetti obbligati l’adozione di procedure idonee per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Con la legge 179/17, in vigore dal 29 dicembre 2017, la disciplina sulla protezione da discriminazioni o ritorsioni dei lavoratori che intendono segnalare illeciti viene rafforzata nel settore pubblico, dove era già presente, ed introdotta nel settore privato.
Norme interne per la tutela dei whistleblowers
Agli enti che utilizzano il “Modello di Organizzazione e Gestione” di cui all’art. 6 del D.lgs. 231/2001, infatti, viene imposto di prevedere:
- Uno o più canali che consentano ai soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione oppure sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di questi di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite – rilevanti ai sensi del lgs.. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti – o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Questi canali devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.
- Almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.
- Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
Oltre a dover essere sempre garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, il dipendente “segnalante” viene tutelato contro il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei propri confronti.
E’ onere del datore di lavoro – in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione – dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.
Per consultare direttamente la Legge n. 179/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, clicca di seguito DOWNLOAD
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