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Pubblicate le disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante

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Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”; tali disposizioni danno attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007.

In costanza di consultazione, il 10 novembre 2019 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 125/2019 che ha apportato modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 231/2007 e ha recepito le previsioni della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2018/843), in relazione a ciò, sono state apportate limitate integrazioni al testo del provvedimento necessarie ai fini dell’allineamento alle nuove disposizioni.

 

Gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco ex art. 8 del d.l. 25 settembre 2001, n. 350”

Come già precisato in altra news, il quadro normativo di riferimento per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante è stato profondamente innovato dal decreto legislativo n. 90/2017. La riforma ha portato modifiche anche al decreto-legge n. 350/2001 sulle “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro.

E’ stato istituito un elenco, tenuto dalla Banca d’Italia, cui gli operatori devono iscriversi per poter svolgere l’attività di trattamento delle banconote in euro; con Provvedimento del 23 aprile 2019, Banca d’Italia ne ha definito i requisiti per l’iscrizione, la cancellazione e la decadenza.

Banca d’Italia è l’Autorità di vigilanza a fini antiriciclaggio di questi operatori, nei confronti dei quali ha poteri normativi, ispettivi e sanzionatori.

 

Il contenuto del Provvedimento del 4 febbraio 2020

Il Provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il documento tiene conto delle peculiarità che caratterizzano l’attività di trattamento del contante che, spesso, comporta relazioni di tipo trilaterale che vedono coinvolti gli operatori oggetto del provvedimento, i loro clienti (principalmente, intermediari bancari e finanziari che hanno esternalizzato l’attività di trattamento del contante) e il soggetto nei confronti del quale gli operatori effettuano in concreto la prestazione (c.d. soggetto servito, es. operatori della grande distribuzione, money transfer ecc.) per lo più clienti dell’intermediario.

“Nelle ipotesi in cui il trattamento del contante venga svolto nei confronti di un soggetto servito, l’operatore è tenuto ad acquisire in ogni caso, per il tramite del cliente, i dati identificativi, la prevalente attività e l’area geografica di residenza/sede del soggetto servito. In base alla frequenza e al volume delle operazioni, valutate in relazione alla prevalente attività svolta dal soggetto servito, l’operatore deve considerare l’opportunità di chiedere al cliente ulteriori informazioni sul soggetto servito (ad esempio, origine delle banconote trattate, situazione economica e patrimoniale)”. Queste informazioni devono essere comunque acquisite qualora il soggetto servito operi nei settori di attività  caratterizzata da elevato utilizzo di contante e particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, casinò e money transfer o  commercio di metalli preziosi e di rottami ferrosi ovvero in settori economici interessati dall’erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, quali ad esempio commercio di armi e dual use, raccolta e smaltimento di rifiuti, produzione di energie rinnovabili.

 

Struttura del Provvedimento del 4 febbraio 2020

  • Criteri generali per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Parte prima);
  • Obblighi di adeguata verifica della clientela (Parte seconda);
  • Obblighi semplificati di adeguata verifica (Parte terza);
  • Obblighi rafforzati di adeguata verifica (Parte quarta);
  • Obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (Parte quinta);
  • prestazione nei confronti di un soggetto diverso dal cliente, c.d. soggetto servito (Parte sesta).
  • Astensione (parte settima)
  • Obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni acquisite ai fini antiriciclaggio (Parte ottava)
  • Disposizioni transitorie e finali (parte nona)
  • Adeguata verifica rafforzata – Fattori di rischio elevato ex art. 24 del Decreto Antiriciclaggio (allegato 1)
  • Casistiche di rapporti con determinati soggetti e svolgimento dell’attività nei confronti di altri (allegato 2)

 

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Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350

Qui puoi leggere o scaricare:

  • Le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”
  • Il “Resoconto della consultazione”