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Nuove segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie per assicurare il rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo – consultazione aperta fino al 3 aprile 2020

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La riforma sull’intermediazione finanziaria attuata dal D. Lgs 141/2010 ha assegnato alla Banca d’Italia la vigilanza sulle società fiduciarie di cui alla sezione separata dell’Albo unico ex art. 106 TUB, questo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo in un ambito in cui tali rischi sono elevati in ragione della scarsa trasparenza che connota l’operatività di tali società.

La vigilanza è esercitata sulle società fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente:

  1. sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario;
  2. hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall’art. 2327 del codice civile (ora pari a 100 mila euro).

Le informazioni sull’operatività delle società fiduciarie acquisite da Banca d’Italia fino ad ora non sono complete, esaustive e confrontabili (anche gli stessi bilanci) quindi non adeguate a comprendere pienamente, date anche le diverse finalità perseguite, il loro grado di vulnerabilità al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La Banca d’Italia intende quindi adottare un nuovo impianto segnaletico sulle società fiduciarie per acquisire informazioni che consentano di cogliere la dimensione operativa e l’esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; tali segnalazioni potranno consentire di basare la frequenza e l’intensità dei controlli in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura dei soggetti vigilati, minimizzando gli oneri informativi.

 

Contenuto della nuova segnalazione di vigilanza

La struttura delle segnalazioni, aventi periodicità annuale, si articolerebbe nei seguenti schemi:

  • Sezione I – Informazioni sull’attività fiduciaria
  • Sezione II – Stato patrimoniale:
    • Sottosezione 1 – Attivo
    • Sottosezione 2 – Passivo
  • Sezione III – Conto economico

In particolare, le informazioni richieste sull’attività fiduciaria:

Interessante è soffermarsi in particolare sulla prima Sezione, in cui sarebbe richiesto di distinguere il numero dei clienti che si rivolgono alla fiduciaria per l’attività di “amministrazione fiduciaria” da quelli che vi ricorrono per “servizi diversi”, precisandone la natura (persona fisica o giuridica) e la residenza geografica.

Sarebbe richiesto di specificare il numero dei clienti sui quali la normativa antiriciclaggio impone presidi di controllo rafforzati e di quelli potenzialmente a rischio alto (es. clienti PEP, clienti riconducibili a strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale) e di indicare la classificazione della clientela per profilo di rischio antiriciclaggio (alto, medio, basso) assegnato dalla società all’esito del processo di adeguata verifica.

Per cogliere il “rischio geografico” è prevista l’indicazione del numero dei titolari effettivi aventi residenza geografica diversa da quella della clientela che ha instaurato la relazione.

Sarebbero anche richieste informazioni sul numero e il valore complessivo dei mandati, indicando la presenza di mandati riferibili a clienti comuni, al gruppo di appartenenza o intestati a soggetti ricollegabili alla fiduciaria. Queste informazioni, insieme al valore dei mandati della clientela più rilevante, consentono di valutare l’operatività della fiduciaria all’interno del gruppo di appartenenza e possono fornire elementi utili per determinare il perimetro di eventuali azioni di intervento dell’Istituto.

Periodicità

Le nuove segnalazioni delle società fiduciarie decorrerebbero dalla data di riferimento del 31 dicembre 2020 ed avrebbero periodicità annuale.