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02/69.365.215

Pubblicate le nuove Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

Il provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019 modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016 per attuare la direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e coordina le nuove previsioni con la normativa vigente.

Le modifiche apportate riguardano: il Capitolo I; il Capitolo II, tranne i paragrafi 1, Sez. I; 2, Sez. IV; 2, Sez. V; par. 3, Sez. VI; il Capitolo III, ad eccezione, del par. 2.1, Sez. III; i Capitoli IV, V, VI, VII; il Capitolo VIII, ad eccezione del par. 2, Sez. II, e dei parr. 4 e 5, Sez. III; il Capitolo IX; il Capitolo X, tranne i parr. 3, 4 e 5, Sez. I; il Capitolo XI, tranne i parr. 2 e 3, Sez. I; il Capitolo XII, ad eccezione del par. 2, Sez. II; il Capitolo XIII.

 

IMEL

 

Vengono introdotti, come per le banche attraverso il 28° aggiornamento alla circolare 285, i seguenti procedimenti amministrativi:

  • esenzione dall’obbligo di predisporre l’interfaccia di fall-back prevista dall’art. 33, par. 4 del Regolamento delegato 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017, ai sensi dell’art. 33, par. 6 del Regolamento delegato 2018/389 (termine: 45 giorni);
  • revoca dell’esenzione dall’obbligo di predisporre l’interfaccia di fall-back, ai sensi dell’art. 33, par. 7 del citato Regolamento delegato (termine: 45 giorni).

Il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza della Banca d’Italia è responsabile dei citati provvedimenti.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applicano dalla data di entrata in vigore.