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Pubblicate le nuove Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

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Con il Provvedimento appena pubblicato, Banca d’Italia emana le nuove Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

Con l’adozione del Decreto del MEF n. 169/2020 sui requisiti di idoneità (il ‘DM’) degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB, di cui in data 7 maggio 2021 è stato pubblicato l’Allegato A – Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti si è reso necessario aggiornare la procedura per la verifica da parte della Banca d’Italia, in linea con quanto previsto dal Regolamento; il TUB prevede, infatti, che la valutazione della Banca d’Italia sia svolta secondo modalità e tempi da essa stabiliti.

Le Disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica, sono pubblicate sul sito web della Banca d’Italia, unitamente al Provvedimento, in esame, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute.

Il Provvedimento e le Disposizioni saranno anche pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Entrata in vigore e applicazione

Le Disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano:

  1. alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021;
  2. alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del DM, ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II, se successivi al 1° luglio 2021.

Sono abrogati:

  1. il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229/1999 e il Provvedimento “Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Procedura per la verifica” del 1° dicembre 2015;
  2. il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 288/2015, ad eccezione degli Allegati A, C e D e dell’indicazione, contenuta nella Sezione I, paragrafo 4, riguardante l’“interlocking”;
  3. il Capitolo III, Sezione IV, ad eccezione dei riferimenti al divieto di interlocking, e Sezione V, limitatamente alle indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in caso di difetto di idoneità e di sospensione di esponenti aziendali, delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (Provvedimento del 23 luglio 2019).

Le previsioni abrogate continuano tuttavia ad applicarsi alle nomine effettuate prima del 1° luglio 2021, fermo restando quanto previsto con riferimento agli eventi richiamati alla lettera b) del paragrafo precedente.

In ogni caso, limitatamente alle procedure per le quali il verbale dell’organo competente è trasmesso alla Banca d’Italia a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, il termine, indicato nella Circolare n. 288 del 3. Procedura per la valutazione dell’idoneità dei componenti supplenti dell’organo di controllo, assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, eventi sopravvenuti e rinnovi, sospensione degli incarichi. aprile 2015, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1, entro cui la Banca d’Italia pronuncia la decadenza per difetto di idoneità è esteso da 60 a 120 giorni.

Eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle Disposizioni emanate con il Provvedimento in esame.

L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante Privacy.

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