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Pubblicati gli aggiornamenti delle Circolari 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche (33°) e 286 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati (14°) sull’attività di rischio e i conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati.

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Aggiornamento Circolare n. 285 e n. 286Banca d’Italia pubblica il 33° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» e il 14° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati».

Nella Parte III della Circolare 285 è stato aggiunto il Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati” per adeguare la normativa nazionale all’evoluzione del quadro normativo europeo.

Contestualmente, con il quattordicesimo aggiornamento della Circolare 286, viene modificata la normativa segnaletica delle banche per adeguarla alle modifiche intervenute nella disciplina delle attività di rischio e conflitti d’interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, contenuta nel nuovo Capitolo 11 della Circolare n. 285.

Lo schema di entrambe le disposizioni è stato oggetto di consultazione ristretta; non è stata effettuata l’analisi d’impatto, tenuto conto che l’intervento normativo non comporta costi addizionali per i soggetti obbligati.

La modifica

Il nuovo Capitolo 11 della Circolare n. 285 è dedicato alla disciplina delle attività di rischio e conflitti d’interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati che era contenuta nella Circolare n. 263/2006.

La disciplina è stata modificata per aggiornarla al nuovo quadro normativo (TUB e CRR) ed escludere, a certe condizioni, le partecipazioni in imprese assicurative dall’applicazione dei limiti prudenziali.

La modifica tiene conto dell’evoluzione del trattamento prudenziale delle partecipazioni assicurative e rende coerente il loro trattamento con quello previsto per le partecipazioni infragruppo, in entrambi i casi, infatti, sono previsti gestione e controllo integrati dei rischi da parte della banca.

Come per le operazioni effettuate all’interno del gruppo bancario, rimane ferma l’applicazione dei presidi procedurali e organizzativi previsti dalla normativa per mitigare i rischi di conflitti di interessi che derivano dall’operatività con questi soggetti.

L’entrata in vigore

L’aggiornamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia, avvenuto in data 24 giugno 2020.

Le innovazioni segnaletiche decorrono dal 30 giugno 2020 per le segnalazioni su base individuale e consolidata trasmesse con periodicità trimestrale; per le segnalazioni su base individuale trasmesse con periodicità annuale, le innovazioni segnaletiche decorrono dal 31 dicembre 2020.

Le banche applicano le nuove disposizioni al massimo entro il 31/12/2020.

Le banche che intendono applicare le nuove disposizioni successivamente alla segnalazione riferita al 30/06/2020 devono darne comunicazione a Banca d’Italia, indicando la data entro la quale intendono adeguarsi al nuovo regime.

Fino ad allora, le banche continuano ad applicare quanto previsto dal Capitolo 5 del Titolo V della Circolare 263/2006.

Le abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore dell’aggiornamento n. 33 è abrogato il Capitolo 5 del Titolo V della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

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