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Segnalazioni Vigilanza: pubblicato il 39° aggiornamento della Circolare n. 285/2013

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L’Autorità di vigilanza ha emanato il 39° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 sulle Disposizioni di vigilanza per le banche.

Con il presente aggiornamento vengono modificate le disposizioni:

  • in materia di gruppi bancari e di albo delle banche e dei gruppi bancari;
  • sul processo di controllo prudenziale.

Le modifiche in oggetto riguardano due aree di intervento:

  1. la disciplina delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;
  2. i poteri di intervento delle Autorità di Vigilanza nell’ambito del secondo Pilastro.

Gli interventi sono stati sottoposti a consultazione pubblica.

Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

Le disposizioni in materia hanno introdotto un regime di autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista al vertice di un gruppo bancario europeo (c.d. “EU parent”) o della componente nazionale di un gruppo (c.d. “parent in a Member State”).

Le nuove norme regolano il procedimento di autorizzazione e di esenzione dall’assunzione del ruolo di capogruppo di un gruppo bancario delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista e assicurano il coordinamento con gli altri procedimenti di autorizzazione previsti dalla normativa di settore.

Vengono, inoltre, disciplinati attraverso il rinvio alla disciplina delle capogruppo le modalità autorizzative applicabili sia alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo (art. 69.1 TUB), sia di quelle al vertice di gruppi esteri (art. 69.2 TUB).

Poteri di Secondo Pilastro

In questo contesto, si introduce – per la prima volta nella regolamentazione prudenziale – una netta differenziazione tra componenti della domanda di capitale di Secondo Pilastro stimate in ottica ordinaria (Pillar II requirement – P2R) e quelle determinate in ottica stressata (Pillar 2 Guidance – P2G).

Viene, inoltre introdotta la facoltà di prevedere la richiesta di capitale addizionale in ragione di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie e di stress (Pillar 2 Requirement Leverage Ratio – P2R-LR e Pillar 2 Guidance Leverage Ratio – P2G-LR).

Per consultare la documentazione:

 

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