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Nota di chiarimenti di Banca d’Italia: definizione di default ex art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate

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Con la Nota pubblicata il 15 ottobre 2020 Banca d’Italia fornisce orientamenti sull’applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’art. 178, par. 2, lettera d) CRR (RD) e fornisce chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione di default (LG EBA).

La presente Nota di Banca d’Italia riprende la precedente del 14 agosto 2020 in cui erano stati chiariti alcuni aspetti applicativi della nuova definizione di default.

La Nota in argomento ricomprende 26 domande a cui l’Organo di Vigilanza dà risposta. I temi affrontati sono: l’ambito di applicazione della nuova definizione di default; il calcolo delle soglie e la quantificazione dell’obbligazione creditizia in arretrato; il ritorno a uno stato di non default; le obbligazioni creditizie congiunte; l’applicazione alle operazioni di cessione del quinto e le regole per la prima applicazione.

Secondo le nuove regole per la definizione di default, al cessare della condizione che ha determinato la classificazione in default della posizione, è previsto un periodo di osservazione (c.d. “cure period”) di tre mesi prima di poter riclassificare in bonis la posizione.

Banca d’Italia ha chiarito che non c’è retroattività nell’applicazione del cure period, la “riclassificazione in stato di non default secondo le nuove regole riguarderà le posizioni che alla data del 1°gennaio 2021 risulteranno essere in default”.

Così un limitato ritardo nei pagamenti durante il cure period non è detto che comprometta il ritorno a uno stato di non default.

“La valutazione del comportamento del debitore di cui al paragrafo 71 lettere b) – d) delle LG EBA è rimessa, infatti, alla autonoma valutazione dei responsabili aziendali e va ispirata ai principi di sana e prudente gestione. Essa deve seguire linee di indirizzo formalmente definite. In tale ambito, la sola individuazione a priori di un criterio oggettivo, quale un numero fisso di giorni di ritardo, non costituirebbe indicazione sufficiente per disattivare la classificazione a default di una singola esposizione o di un debitore”.

Per leggere o scaricare la Nota di chiarimenti del 15 ottobre 2020 sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate:

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