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EBA FRAUD REPORTING (EBAF)

EBA Fraud reportingNel 2020 Banca d’Italia ha aggiornato le proprie Linee guida sull’invio delle informazioni sulle frodi connesse ai servizi di pagamento di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).

Ai sensi dell’art. 96(6) della PSD2, i prestatori di servizi di pagamento devono fornire ogni sei mesi i dati statistici sulle frodi connesse ai diversi mezzi di pagamento. Di conseguenza le autorità di vigilanza degli Stati membri competenti forniscono questi dati in forma aggregata all’EBA ed alla BCE.

Inizialmente l’adempimento è stato di tipo semestrale e prevedeva la trasmissione di un template ad hoc mediante l’apposita sezione del portale Infostat: EBA FRAUD REPORTING.

Successivamente, a giugno 2022, sono state pubblicate le indicazioni per l’adeguamento dei sistemi informativi degli intermediari alla procedura di reporting definitivo.

Nello specifico, è stato fissato il primo termine di invio dei dati relativi agli utilizzi fraudolenti della Sezione II.3 della circolare 272 e II.12 della circolare 217, riferiti al periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022: il 25 ottobre 2022.

L’invio dei dati ha cadenza trimestrale e non più semestrale.

Sono coinvolti nei nuovi schemi di segnalazione tutti gli Intermediari che gestiscono servizi di pagamento siano esse Banche, Banche branch o Istituti di pagamento o IMEL.

 

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