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Consigliere Comunale in un Comune con più di 15.000 abitanti è un PEP?

Vorrei sapere se un Consigliere Comunale in un Comune con più di 15.000 abitanti può essere considerato o no persona politicamente esposta ai sensi del DLgs 125/2019 e a quali obblighi é sottoposto in caso di risposta positiva?

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 125/2019 (attuativo della V Direttiva AML), sono considerate Persone Politicamente Esposte (PEP):

«1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri».

In applicazione di tale disposizione, i Sindaci di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono espressamente qualificati come PEP.

Quanto ai Consiglieri comunali, pur non essendo citati in modo letterale nella norma (che menziona invece i Consiglieri regionali al punto 1.2), essi non rientrano tra le Persone Politicamente Esposte (PEP) ai sensi del D.Lgs. 231/2007, ma vengono frequentemente trattati nella prassi come PIL (Politically Influential Locals), ossia soggetti politicamente influenti a livello locale.

Il concetto di PIL non è previsto dalla legge, ma deriva da policy interne e prassi di vigilanza (Banca d’Italia, UIF) che raccomandano un approccio prudenziale e inclusivo nella gestione dei rischi AML. Per questo motivo, i Consiglieri comunali di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono frequentemente inseriti nei database PIL e trattati come soggetti a rischio elevato, con applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica.

Un riferimento operativo sul tema è disponibile sul nostro sito al seguente link:
https://ebi.sefin.it/servizi/antiriciclaggio/lista-antiriciclaggio-pil/