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Nel caso di inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica?

Per inadempienze circa l’approccio basato sul rischio, esiste una sanzione specifica oppure si potrebbe applicare la sanzione prevista dall’art. 56 231/07 relativa all’adeguata verifica?

I soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio devono adottare misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrare alle Autorità che dette misure sono adeguate al rischio rilevato.

Questo è previsto nell’articolo 17, comma 3, rubricato “Disposizioni generali” del Capo dedicato agli “Obblighi di adeguata verifica della clientela” del D. Lgs. 231/2007.

Le violazioni a tale norma sono indicate nell’articolo 56 da Lei citato; nei casi gravi, ripetuti, sistematici o plurimi al limite occorre riferirsi anche alle disposizioni sanzionatorie indicate negli articoli 62 e 66 del citato Decreto.