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L’art. 15 del D.Lgs 231/07: le casistiche obblighi di adeguata verifica della clientela

Nel caso in cui il debitore ceduto effettui un versamento è sufficiente raccogliere i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione?

L’art. 15 del D.Lgs 231/07, richiama le casistiche per le quali – nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale – l’intermediario è tenuto ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Tra gli altri, il comma 1.b cita testualmente: “quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata”.

Il successivo art. 18 disciplina la consistenza degli obblighi di adeguata verifica della clientela nelle seguenti attività:

a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

In punto obblighi di registrazione l’art. 36 del citato Decreto, al comma 1, dispone in capo ai soggetti destinatari della normativa la conservazione dei documenti e la registrazione delle informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Al comma 2 capo b), invece, riporta le informazioni da registrare con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata, e nello specifico:

  • la data;
  • la causale;
  • l’importo;
  • la tipologia dell’operazione;
  • i mezzi di pagamento;
  • i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione;
  • i dati identificativi del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Sulla base del disposto normativo, pertanto, risulta necessario eseguire le attività di adeguata verifica della clientela in capo ai debitori ceduti che effettuano pagamenti pari o superiori alla soglia dei 15.000 euro; nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche l’identificazione va fatta nei confronti del cliente (dati identificativi, tipologia e forma giuridica, attività svolta, iscrizione camerale, ecc.) e dell’esecutore, dando per scontato che sia anche il Legale Rappresentante e colui che esegue materialmente l’operazione.

Tutti i dati derivanti dall’adeguata verifica devono essere conservati e registrati, insieme a quelli dell’operazione.