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Cessazione attività soggette a obblighi antiriciclaggio e disposizioni per l’invio AUI

In caso di Cessazione attività soggette a obblighi antiriciclaggio, resta obbligatorio l’invio AUI?

Invio AUI e cessazione attività soggette a obblighi antiriciclaggio: la normativa dice che non c’è obbligo di invio all’Archivio unico Informatico.

Questo è quanto previsto dall’art. 15, comma 6, del Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio unico informatico (AUI).

In merito all’invio AUI in caso di Cessazione attività soggette a obblighi antiriciclaggio— i destinatari non devono inviare l’AUI off-line alla UIF nei casi in cui, cessando di svolgere attività soggette agli obblighi antiriciclaggio, continuino a operare in settori economici il cui esercizio non è riservato agli intermediari bancari e finanziari.

I soggetti in questione, dopo aver provveduto alla chiusura in Archivio di tutti i rapporti continuativi ancora aperti alla data di cessazione, dovranno conservare l’AUI off-line presso la propria sede per i successivi dieci anni.