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Agenzia delle Entrate – Archivio dei rapporti finanziari – Comunicazione integrativa annuale – Annualità decadute

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L’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, Settore basi dati – Ufficio dati enti esterni ha diffuso una comunicazione con la quale precisa che – con riferimento alla comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari – a partire dall’anno 2019, non sono più dovuti i dati contabili relativi a più di 7 annualità antecedenti. La prima annualità interessata è il 2011.

L’Agenzia ha pianificato l’adeguamento dei controlli durante l’acquisizione dei dati e dei codici di scarto forniti nella ricevuta.

Questo controllo non è stato introdotto nel client SID che resta quindi immutato.

In pratica, per le comunicazioni che contengono il saldo:

  • dal 1° febbraio 2019 non è più possibile acquisire dati contabili 2011;
  • a regime (ossia dal 2020), dal 1° gennaio di ogni anno non è più consento l’ingresso dei dati contabili delle annualità precedenti i 7 anni.

L’inserimento di un’annualità “decaduta” determinerà lo scarto del singolo rapporto (non dell’intera fornitura), con l’evidenza nella ricevuta SID degli identificativi scartati.

Fonti normative

Il provvedimento del 25 marzo 2013 ha definito le modalità e termini della comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari, in attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

In particolare, l’articolo 11, comma 3, prevede:

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi

 

Le modifiche intervenute con l’art. 1 commi da 130 a 133 della Legge di Stabilità 2016 hanno ampliato i termini massimi di decadenza.

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La Comunicazione dell’Agenzia dell’Entrate, in conclusione assicura che “i conseguenti aggiornamenti dell’allegato 1 al provvedimento 27 giugno 2016, utili al miglioramento delle modalità di compilazione e di trasmissione delle informazioni, saranno a breve pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.

 

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