AMLA: nuove regole per il monitoraggio continuo della clientela
Il 3 giugno 2026 AMLA ha avviato una consultazione pubblica sulle linee guida relative al controllo costante dei rapporti continuativi, predisposte in attuazione dell’articolo 26, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR).
Il documento si rivolge ai soggetti obbligati del settore finanziario e non finanziario. Le osservazioni potranno essere trasmesse fino al 3 settembre 2026, mentre la pubblicazione delle linee guida definitive è prevista nel quarto trimestre dell’anno.

Un monitoraggio che va oltre le transazioni
Per AMLA, il controllo costante non coincide con il solo monitoraggio delle operazioni. Deve comprendere anche le attività, i comportamenti e gli eventi rilevanti che si verificano durante il rapporto.
L’obiettivo è verificare che l’operatività sia coerente con la conoscenza del cliente, con lo scopo del rapporto e con il profilo di rischio attribuito. Gli esiti del monitoraggio dovranno inoltre alimentare l’adeguata verifica, determinando, quando necessario, l’aggiornamento delle informazioni KYC, la revisione del profilo di rischio e l’applicazione di misure rafforzate.
Aggiornamento del KYC basato sul rischio
Le informazioni della clientela dovranno essere riesaminate periodicamente e al verificarsi di eventi rilevanti. Frequenza e profondità dei controlli dipenderanno dal rischio del cliente, dai prodotti utilizzati e dagli eventuali cambiamenti riguardanti titolarità effettiva, assetto proprietario, scopo del rapporto, origine dei fondi o status di persona politicamente esposta.
La scadenza del documento di identità non comporterà automaticamente l’obbligo di acquisirne subito uno nuovo. Il soggetto obbligato dovrà valutare il rischio del cliente, il tempo trascorso dalla scadenza e l’eventuale presenza di dubbi sull’attualità o sull’autenticità dei dati già acquisiti.
Sistemi proporzionati, efficaci e verificabili
Il monitoraggio potrà essere manuale, automatizzato o semi-automatizzato, in funzione delle dimensioni, della complessità, dei volumi operativi e dell’esposizione al rischio del soggetto obbligato.
L’utilizzo di algoritmi e intelligenza artificiale dovrà essere accompagnato da adeguati presidi di spiegabilità e supervisione umana.
AMLA chiarisce che dovranno essere valutate la qualità delle anomalie rilevate, la tempestività degli approfondimenti e la capacità dei controlli di individuare concretamente i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Le linee guida delineano quindi un modello nel quale KYC, monitoraggio, qualità dei dati e processi di escalation devono operare in modo integrato. I soggetti obbligati dovranno essere in grado non soltanto di applicare i controlli, ma anche di dimostrarne l’adeguatezza e l’efficacia.