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Antiriciclaggio – Il limite per il trasferimento dei contanti si abbassa a 2.000 euro

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L’abbassamento della soglia dei limiti di cui all’articolo 49, comma 1, del D Lgs 231 del 2007 da 3.000 a 2.000 euro è previsto dal nuovo comma 3-bis, inserito nell’articolo 49 dall’art. 18, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 26/10/19, n. 124 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio per il 2020).

Contestualmente, viene abbassato anche il minimo edittale delle sanzioni comminabili.

Nel dettaglio, nel citato art. 18 rubricato “Modifiche al regime dell’utilizzo del contante”, è previsto quanto segue:

  1. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 49, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: “3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio  2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono  riferiti  alla  cifra  di euro.”;
    2. all’articolo 63, dopo il comma 1-bis, e’ aggiunto il seguente: “1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 1.000 euro.”.

Ricordiamo che la nuova soglia coinvolge anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che, ex art. 51 c.1 del D Lgs. 231/2007, hanno l’obbligo di comunicare al MEF le infrazioni di cui hanno evidenza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.

Per leggere o scaricare il Decreto Legge 26/10/19, n. 124 clicca qui:

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Decreto-legge 26/10/2019