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Banca d’Italia pubblica il 20° aggiornamento della Circolare n° 139 “Centrale dei Rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi”

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Con il presente aggiornamento Banca d’Italia pubblica la nuova versione della Circolare n° 139 “Centrale dei Rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi”.

Le novità introdotte sono le seguenti:

  1. coloro che hanno reso una falsa dichiarazione nel richiedere i dati della Centrale dei Rischi tramite la piattaforma Servizi online (disponibile sul sito della Banca d’Italia) autenticandosi con SPID/CNS, non possono presentare ulteriori richieste di accesso mediante tale modalità per due anni (le altre modalità restano invece attive); trascorso questo periodo, in presenza di ulteriori dichiarazioni false la sospensione diventa definitiva;
  2. le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo unico di cui all’art. 106 del T.U.B. sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione volontaria partecipano alla Centrale dei rischi a fronte di una specifica disposizione della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 84, co. 3 e 96-quinquies, co. 4 del T.U.B., ove tale partecipazione si renda necessaria per le esigenze informative della Centrale dei rischi o per lo svolgimento delle operazioni della liquidazione.

Per consultare la documentazione: 

 

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