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Centrale dei Rischi – Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. 18/2020) – Precisazioni della Banca d’Italia

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All’art. 56, il Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. 18/2020) prevede che le imprese – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario.

All’Art. 56, il Decreto Legge 18/2020 prevede che:

  1. Centrale dei rischi Decreto Cura Italiaper le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.

Quando tenere conto di queste previsioni nelle segnalazioni alla Centrale dei rischi?

  1. nel caso di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b), nella segnalazione delle posizioni debitorie si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti o della proroga dei contratti; gli intermediari quindi non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato in CR.
  2. nel caso ex art. 56, co. 2, lett. c), nella segnalazione si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti, sia in quota capitale che in quota interessi (se prevista).

Per l’intero periodo di sospensione, dovrà ovviamente essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.

Gli stessi criteri dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del Decreto, ad altre previsioni di Legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti segnati in CR.

In ogni caso, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

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Comunicazione di Banca d’Italia del 23 marzo 2020 in materia di Centrale dei Rischi

Qui puoi leggere o scaricare la Comunicazione di Banca d’Italia del 23 marzo 2020 in materia di Centrale dei Rischi.

 

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