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Modifiche alla Circolare 272 “Matrice dei conti” e pubblicazione del 27° aggiornamento della Circ. 285

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Pubblicate le modifiche alla Circolare 272 “Matrice dei conti” relative alla “Qualità del Credito”, il 27° aggiornamento della Circolare 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche – Disposizioni sull’applicazione della definizione di default

Modifiche alla Circolare 272

Banca d’Italia introduce alcune modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche, che tengono conto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) N.171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (RD) e degli Orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n.575/2013 (EBA/GL/2016/07, LG).

Le modifiche riguardano il paragrafo sulla “qualità del credito” delle avvertenze generali della Circolare n. 272 “Matrice dei conti”. Le pagine modificate della Circolare n. 272 sono allegate alla Comunicazione del 26 giugno 2019 – Segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche: modifiche relative alla “Qualità del credito” e si applicano alle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e al bilancio bancario (Circ. 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” e 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”).

27° aggiornamento della Circolare 285

Nel contempo viene pubblicato il 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» che modifica i capitoli in materia di “Rischio di Credito – Metodo standardizzato” (Parte Seconda, Cap. 3) e “Rischio di Credito – Metodo IRB” (Parte Seconda, Cap. 4).

Le modifiche del 27esimo aggiornamento sono finalizzate a:

(i)       fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’art. 178, par. 2, lett. d) del CRR, come integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione del 19 ottobre 2017 (RD);

(ii)      recepire nella normativa nazionale gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA) sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del CRR (Orientamenti).

Le possibili modalità di fissazione delle soglie di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato per le banche meno significative sono state sottoposte a consultazione pubblica. Sul sito web della Banca d’Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza.

Non sono state effettuate la consultazione e l’analisi di impatto sull’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sull’applicazione della definizione di default, tenuto conto che l’EBA ha già effettuato l’analisi d’impatto e sottoposto a pubblica consultazione gli Orientamenti e dei limitati spazi di discrezionalità delle autorità nazionali.

Entrata in vigore delle modifiche

Le modifiche sopracitate (Circolari 272 e 285) si applicano a partire dal 31 dicembre 2020.

Il Resoconto alla consultazione sull’attuazione del Regolamento Delegato UE 171/2018 e degli orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del CRR e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate a fini segnaletici e di bilancio

Banca d’Italia pubblica il resoconto che illustra le principali valutazioni e scelte compiute a esito della consultazione pubblica sulle modifiche effettuate alla disciplina della Banca d’Italia in argomento

Hanno risposto alla consultazione: ABI, ASSOFIN, ASSILEA, ASSIFACT, BPER BANCA S.p.A. e UNICREDIT S.p.A.

Banca d’Italia fornisce risposta sulle disposizioni che dispongono il rinvio integrale alle LG sulla definizione di default, quelle relative alla fissazione della soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato e sulle modifiche alle circolari segnaletiche e di bilancio che sono state adeguate al nuovo quadro normativo europeo in materia di esposizioni creditizie deteriorate.

I chiarimenti e le osservazioni relativi alle previsioni del RD e delle LG non oggetto della consultazione saranno forniti con un documento separato, in base alle competenze della Banca d’Italia.




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