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Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito

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Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.141 del 20 giugno 2015 è stato pubblicato il Provvedimento della Banca d’Italia del 3 giugno 2015 contenente le Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito con cui viene data attuazione all’art.15 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 e alla disciplina dettata dall’art. 111 TUB, come modificato dal d.lgs. 141/2010.

La disposizioni di Banca d’Italia regolamentano l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’art. 111 del TUB nonchè la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito.

Questi operatori sono assoggettati ad un regime di adempimenti meno stringente rispetto a quello stabilito per gli Intermediari ex art. 106 TUB perché in questa attività sono assenti profili di rischio di natura sistemica e perché il microcredito risponde all’esigenza di incoraggiare lo sviluppo, l’occupazione, l’integrazione sociale, la crescita del lavoro autonomo e delle microimprese. Non sono previsti controlli da parte di Banca d’Italia sulla sana e prudente gestione come quelli sulle risorse patrimoniali a fronte dei crediti erogati o sui presidi organizzativi per il controllo dei rischi assunti.

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