Informativa sul trattamento dei dati personali relativi agli esponenti degli intermediari bancari e finanziari
Con la Comunicazione del 29 aprile 2021, Banca d’Italia, in conformità col disposto europeo e nazionale in materia di privacy, informa di effettuare il trattamento di dati personali – compresi i dati relativi a condanne penali e reati e le categorie particolari di dati personali – riferibili agli esponenti aziendali degli intermediari, raccolti nell’ambito dell’attività di vigilanza bancaria e finanziaria.
Tali dati sono acquisiti dagli intermediari bancari e finanziari e dalle società capogruppo di gruppi bancari e finanziari o anche da fonti pubbliche o dagli stessi interessati.
Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di vigilanza bancaria e finanziaria, tra cui rilevano:
- la verifica del possesso e del mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità da parte degli esponenti di intermediari bancari e finanziari, nonché delle società capogruppo di gruppi bancari e finanziari;
- le analisi delle situazioni aziendali effettuate nell’ambito delle attività e dei procedimenti di vigilanza riguardanti gli intermediari;
- la verifica del possesso dei requisiti degli esponenti dell’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) e dell’Organismo per la tenuta dell’elenco dei Confidi minori (OCM);
- l’aggiornamento delle anagrafiche di vigilanza.
Banca d’Italia può effettuare il trattamento dei dati in oggetto sulla base delle regole di vigilanza fissate in ambito nazionale e internazionale; si richiamano, in particolare:
- l’art. 26 del TUB e le relative disposizioni attuative, le altre norme che rinviano allo stesso art. 26, gli artt. 111, 112 bis, 128 undecies del TUB e le relative disposizioni attuative, l’art. 51 del Testo Unico Bancario, gli artt. 108, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies e relative disposizioni attuative;
- l’art. 13 del Testo Unico della Finanza, l’art. 6 bis del Testo Unico della Finanza e le relative disposizioni attuative.
Sulla base delle citate disposizioni e del Regolamento sull’individuazione dei dati sensibili e giudiziari del 6 novembre 2015, la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati.
I dati personali raccolti sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità di vigilanza.
I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.
I dati raccolti possono essere comunicati ad altri enti – sulla base di obblighi derivanti da disposizione di legge – ed in particolare a:
- Amministrazioni dello Stato;
- Amministrazioni pubbliche estere;
- Autorità giudiziaria;
- BCE;
- CONSOB;
- AGCM;
- IVASS;
- COVIP;
- Altri enti e autorità italiani ed esteri con funzioni di vigilanza;
- Autorità di risoluzione estere;
- FIU estere;
- Sistemi di garanzia nazionali ed esteri.
Dei dati possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture facenti parte del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, i Capi dei Servizi dell’UIF e di URGC (Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) nonché gli addetti autorizzati al trattamento in base alle competenze loro assegnate.
I soggetti interessati, nei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale, potranno esercitare il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante Privacy.
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