SEFIN Easy Banca d'Italia
02/69.365.215

Pubblicata la Circolare n. 297 sulla rilevazione Anacredit

//
Categories

Il 16 maggio 2017 viene pubblicata la Circolare n. 297 sulla rilevazione Anacredit. Banca d’Italia descrive la struttura della nuova raccolta dati che è articolata in tre diverse rilevazioni o survey.

1) la rilevazione (o survey) T1M contiene:

  1. le informazioni di cui al template 1 del Regolamento Anacredit (a eccezione dei dati di riferimento della controparte), da inviare con frequenza mensile (dati sullo strumento, dati finanziari, dati controparte – strumento, dati sulle responsabilità solidali);
  2. le informazioni sul Tasso di interesse Annuo Effettivo Globale (TAEG) definito dalla Direttiva 87/102/CEE applicato dagli intermediari alle operazioni a scadenza, da segnalare nel mese in cui è avvenuta la stipula del contratto;
  3. le informazioni su Commissioni e Spese relative a ogni onere addebitato alla controparte che non costituisca un recupero delle spese sostenute dall’intermediario e sia strettamente connesso allo strumento segnalato. A prescindere dal momento della liquidazione, vanno segnalate con frequenza mensile le Commissioni e Spese maturate nel periodo di riferimento per tutte le tipologie di strumento.

2) la rilevazione (o survey) T2M include:

le informazioni di cui al template 2 del Regolamento AnaCredit, da inviare con frequenza mensile (dati sul rischio di controparte, dati sul default della controparte, dati sulla protezione ricevuta, dati relativi a strumento – protezione ricevuta);

3) la rilevazione (o survey) T2Q include:

le informazioni di cui al template 2 del Regolamento Anacredit, da inviare con frequenza trimestrale (dati contabili).

Tempistiche e decorrenze

  • la segnalazione delle informazioni anagrafiche sulle controparti, poiché propedeutiche all’avvio della nuova raccolta dati sul credito (rilevazione AnaCredit), segue le tempistiche e le modalità indicate nella Comunicazione della Banca d’Italia del maggio 2017 “Progetto AnaCredit, innovazioni relative all’Anagrafe dei soggetti”;
  • l’obbligo della segnalazione AnaCredit decorre dalla data contabile di giugno 2018.
  • le rilevazioni riferite alle prime tre date contabili (giugno, luglio e agosto 2018) dovranno essere inviate rispettivamente il 3 settembre 2018, il 25 settembre 2018 e il 10 ottobre 2018; a partire dalla data contabile di settembre 2018 le rilevazioni dovranno pervenire nei termini seguenti: I dati mensili (T1M e T2M) devono essere trasmessi entro il 23° giorno lavorativo successivo alla data contabile di riferimento, mentre i dati trimestrali (T2Q) entro il 50° giorno di calendario successivo alla data contabile di riferimento.
  • le modifiche sulle “commissioni e spese”, relative alla rilevazione analitica sui tassi attivi, entrano in vigore con riferimento alla data contabile di settembre 2017 da inviare entro il 25 ottobre 2017;
  • con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, per agevolare la continuità delle serie storiche ricavate dalle informazioni sui tassi di interesse attivi, viene previsto un periodo di parallelo tra la rilevazione T1M e la rilevazione analitica dei tassi interesse attivi (c.d. base informativa “AT”);
  • dalla rilevazione relativa a giugno 2018 e fino alla rilevazione relativa a marzo 2019 (compresa) le indicazioni contenute nel Capitolo 2 della Circolare in merito alla rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi si riferiscono a tutta la clientela ordinaria (sia persone fisiche sia soggetti diversi da persone fisiche);
  • dalla data contabile di giugno 2019 la rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi (c.d. base informativa “AT”) sarà riferita esclusivamente alle persone fisiche e alle cointestazioni di cui le persone fisiche fanno parte;
  • a partire dalla data contabile di giugno 2018 le informazioni sui tassi passivi verranno rilevate in una specifica voce della Circolare n. 248 e verrà pertanto interamente abrogata la Circolare n. 251.

Circolari parzialmente abrogate:

Relativamente alla Circolare n. 251 del 17 Luglio 2003 “Rilevazione analitica dei tassi d’interesse. Istruzione per le banche segnalanti”, vengono abrogati il paragrafo 1 del Capitolo II, pag. III.3, pag. III.7 e l’Allegato 1 del Capitolo IV

 

Link utili:

Segnalazioni alla centrale dei Rischi per intermediari Finanziari

Servizi completi per Filiali di banche estere (Banche Branch Art. 13)

L’esperto risponde: “Banche Branch Art. 13”

 

Scadenzari normative 2017 e 2018 aggiornati!