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Schemi di rilevazione: chiarimenti per le società finanziare ex art. 106 TUB in caso di operazioni assistite da garanzia pubblica

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Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti durante una consultazione sugli schemi che gli intermediari finanziari avrebbero dovuto compilare il 30 aprile p.v. in caso di operazioni assistite da garanzia pubblica:

  • le garanzie sussidiarie al 33% per le rate oggetto di moratorie non formano oggetto di rilevazione nella presente indagine;
  • per la definizione di “famiglie” si dovrà far riferimento alla definizione di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera f), delle NTA (Regolamento di esecuzione UE 2021/451), riportata anche nel testo delle istruzioni;
  • le garanzie di un confidi controgarantite dal Fondo Centrale di Garanzia non devono essere segnalate;
  • le garanzie rilasciate dal FEI non vanno segnalate, vanno considerate esclusivamente le garanzie rilasciate da enti pubblici nazionali;
  • i finanziamenti che, ai sensi del “Decreto Liquidità”, hanno beneficiato dell’incremento della garanzia pubblica ricevuta (es. dall’80% al 90%) dovranno essere segnalati nella riga 0040 della Tabella A e nella riga 0070 della Tabella B, in quanto già oggetto di garanzia pubblica prima dell’entrata in vigore del citato decreto.

Si ricorda che l’Autorità di Vigilanza ha prorogato al 12 maggio 2023 i termini per inviare le segnalazioni (si precisa che entro il 12 maggio dovranno essere trasmesse n. 2 segnalazioni data contabile 31.12.2022 e 31.03.2023).

Per quanto riguarda le banche LSI (Less Significant Institutions), le rilevazioni sui finanziamenti assistiti da garanzia pubblica si effettueranno sugli schemi già utilizzati ai fini della segnalazione EBA.

 

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