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Segnalazione FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act

Il servizio per effettuare la segnalazione FATCA

Ai sensi dell’art. 4 del Disegno di legge di ratifica (Atto Senato n. 1719) sono soggetti obbligati alla segnalazione FATCA:

  • le banche
  • le società di intermediazione mobiliare
  • Poste italiane Spa
  • le società di gestione del risparmio
  • le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato
  • ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, esclusa qualsiasi organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all’estero
  • le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti che comunicano all’Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all’articolo 5, comma 7

La segnalazione – operativa a partire dal dal 1° luglio 2014, con l’Accordo intergovernativo FATCA – ha lo scopo di contrastare l’evasione fiscale, realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi, tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie in base al principio di reciprocità.

Sarà l’Agenzia delle Entrate a dover trasmettere i dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense quindi, gli intermediari finanziari italiani dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti.

Modalità di invio della segnalazione FATCA

Il canale telematico per la trasmissione dei file da parte dei soggetti obbligati all’Agenzia delle Entrate è l’infrastruttura informatica S.I.D.

Il tracciato record pubblicato è basato quasi totalmente sul tracciato “FATCA XML”. Tuttavia va comunicato, se disponibile, anche il codice fiscale italiano dei soggetti da segnalare.

Le regole per la compilazione del tracciato record sono contenute nella sezione “Istruzioni agli operatori finanziari”.

La comunicazione è annuale e deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui sono riferite le informazioni (per i dati concernenti l’anno 2016, il termine è stato prorogato al 31 maggio 2017).

Il concetto di gradualità

E’ prevista una certa gradualità nelle segnalazioni FATCA:

La comunicazione relativa all’anno 2014 riguardava esclusivamente le informazioni di saldo o il valore del conto.

La comunicazione concernente l’anno 2015 ha riguardato le informazioni di importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati del conto di custodia, del conto di deposito e per i conti diversi. In caso di conto finanziario detenuto da una Non-Participating Foreign Financial Institution (NPFI) , la comunicazione delle informazioni riguarderà la denominazione e l’indirizzo del titolare del conto, l’importo complessivo dei pagamenti corrisposti all’istituzione finanziaria non partecipante titolare del conto.

Le comunicazioni dal 2016 in poi, riguardano tutte le informazioni relative ai corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto in relazione al quale la Reporting Italian Financial Institution (RIFI) ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o come agente per il titolare del conto.