Antiriciclaggio – La UIF pubblica le Istruzioni definitive in materia di comunicazioni oggettive
LA UIF con Provvedimento del 28 marzo 2019 adotta le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, dando così attuazione all’art. 47 del D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017.
DESTINATARI DELLE ISTRUZIONI
Le Istruzioni sono rivolte a:
- Banche
- Istituti di moneta elettronica (IMEL)
- Istituti di Pagamento (IP), succursali di tali intermediari di paesi comunitari e di paesi terzi, nonché
- Banche, IP e IMEL di paesi comunitari tenuti a designare un punto di contatto centrale
- Poste Italiane.
Sono esclusi dal novero dei destinatari gli intermediari finanziari che di norma non gestiscono operazioni in contante.
CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Lo schema di provvedimento individua le operazioni in contante come categoria a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoposta pertanto ai nuovi obblighi di comunicazione.
Il criterio di rilevazione delle operazioni a valere su rapporti o mediante operazioni occasionali è fondato sul superamento di una soglia di importo pari o superiore a 10.000 euro, calcolato su base mensile e prendendo in considerazione anche eventuali operazioni “cumulate” nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro ed effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.
Per individuare l’importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente e/o esecutore.
Le comunicazioni oggettive contengono:
- i dati identificativi della comunicazione (informazioni sulla comunicazione e sul segnalante);
- gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e i dati contenuti nello Schema Segnaletico per le Comunicazioni Oggettive allegato al Provvedimento.
I destinatari sono tenuti comunque ad inviare una comunicazione negativa qualora nel corso del mese non sia stata effettuata nessuna delle operazioni indicate.
I destinatari che non effettuano operazioni in contanti inviano alla UIF un’apposita attestazione in tal senso.
RAPPORTO CON LE SOS
Per escludere sovrapposizioni, all’art. 4 la UIF chiarisce che le comunicazioni oggettive escludono l’obbligo di una SOS quando l’operazione:
- non presenta collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una diversa operatività sospetta;
- non è effettuata da clienti ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In ogni caso, l’invio di una SOS non esonera dall’invio di una comunicazione oggettiva.
PERIODICITA’ E TERMINI DI INVIO
Come già indicato nel documento in consultazione, i dati richiesti devono essere inoltrati dai destinatari con periodicità mensile.
Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento.
L’obbligo di invio decorre dalle operazioni del mese di aprile 2019, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019, cioè entro il 15 settembre 2019.
MODALITA’ DI SEGNALAZIONE
L’obbligo di trasmettere alla UIF comunicazioni oggettive è incardinato sul responsabile della funzione antiriciclaggio, ferma restando la necessità di assicurare un efficace coordinamento informativo con il responsabile SOS ai fini delle valutazioni di competenza.
Le comunicazioni oggettive sono acquisite dalla UIF, in formato XML, per via telematica, attraverso il portale Infostat-UIF previa adesione al sistema di segnalazione on-line.
Qui puoi leggere e scaricare il Provvedimento UIF del 28 marzo 2019 contenente le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive e il Resoconto della Consultazione.
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