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Circolare 288: attuazione artt. 120-undecies e 120-duodecies TUB

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Con questo II aggiornamento del 27 settembre della Circolare 288, Banca d’Italia modifica il Capitolo 1 (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni) del Titolo III.

L’aggiornamento consente di dare attuazione agli artt. 120-undecies e 120-duodecies TUB che recepiscono le disposizioni della direttiva 2014/17/UE – in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – relativamente alla verifica del merito di credito del consumatore e alla valutazione degli immobili cui sono tenuti gli Intermediari che concedono ai consumatori crediti immobiliari.

VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO DEL CONSUMATORE

L’attuazione delle disposizioni in materia di valutazione del merito di credito del consumatore, di cui all’art. 120-undecies TUB, avviene mediante rinvio recettizio agli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea relativi alle modalità di verifica del merito creditizio del consumatore e che gli intermediari devono svolgere, in modo approfondito, prima della conclusione del contratto di credito immobiliare.

VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI CUI SONO TENUTE LE BANCHE CHE CONCEDONO AI CONSUMATORI CREDITI IMMOBILIARI

La Circolare 288 con questo secondo aggiornamento disciplina direttamente la valutazione dei beni immobili posti a garanzia di finanziamenti di cui all’articolo 120-duodecies TUB. Sono descritti in particolare:

  • il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali di controllo nella definizione delle politiche e dei processi per lo svolgimento dell’attività di valutazione degli immobili;
  • i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito dei periti
    l’affidamento dell’attività di valutazione a periti esterni.

QUANDO ENTRERANNO IN VIGORE LE MODIFICHE

Le disposizioni relative alla verifica del merito di credito ai fini della concessione del credito immobiliare ai consumatori (quinto capoverso del paragrafo 2.1 “Finanziamenti per cassa”, Titolo III, Capitolo 1, sez. VII della Circolare) entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia.

Le disposizioni relative alla valutazione dei beni immobili (paragrafo 2.5 “Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni”, Titolo III, Capitolo 1, sez. VII della Circolare) si applicano a partire dal 1° novembre 2016. Le valutazioni effettuate in precedenza verranno aggiornate alla prima verifica del loro valore.

Il medesimo aggiornamento e gli stessi termini di adeguamento riguardano la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» (17° aggiornamento).

A seguire i link il con:

il Testo integrale della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 comprensivo del II aggiornamento del 27 settembre 2016
il II° aggiornamento del 27 settembre 2016 della Circolare n. 288
l’atto di emanazione del II° aggiornamento

Infine ecco il link per gli Orientamenti ABE sulla valutazione del merito creditizio del 19 agosto 2015