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La IV Direttiva antiriciclaggio è in Italia: pubblicato il D.lgs n. 90/2017

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La IV Direttiva in italia d.lgs n. 90/2017Con Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 90 la IV Direttiva antiriciclaggio è in Italia! La Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 – Supplemento Ordinario n. 28 – contiene l’attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/849.

Il D.lgs n. 90/2017 che modifica il D.lgs n. 231/2007 entra in vigore il 4 luglio 2017.

Leggi qui le principali novità introdotte dalla IV Direttiva

Avviso di rettifica al Decreto legislativo n. 90/2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017 è stato pubblicato un avviso di rettifica al Decreto legislativo 90/2017, attuativo della IV Direttiva.

Si tratta di correzioni apportate ad alcuni refusi, fra queste segnaliamo i riferimenti all’autoriciclaggio e al relativo articolo 648-ter.1 del codice penale che erano stati omessi nella versione del D.lgs 90/2017 pubblicata il 19 giugno 2017, sia nel novellato testo dell’articolo 72 del 231/2007 che nella parte riferita all’articolo 648-quater del codice penale.

Comunicato UIF in merito al Decreto legislativo n. 90/2017

Per evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento ai soggetti obbligati, l’Unità di Informazione Finanziaria, in data 4 luglio 2017, ha pubblicato sul proprio sito internet un Comunicato che annovera i Provvedimenti UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

I Provvedimenti ancora efficaci in via transitoria riguardano le segnalazioni di operazioni sospette e le segnalazioni antiriciclaggio aggregate.

In merito all’astensione e alle operazioni di restituzione, si fa presente, invece, che a partire dall’entrata in vigore del decreto, ossia il 4 luglio 2017, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti emanati dall’Unità il 6 agosto 2013 e il 10 marzo 2014.

Il novellato articolo 42, comma 1, del D.lgs. 231/2007, infatti, prevede che, in caso d’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati si astengano dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni con il cliente, senza riproporre la disciplina della restituzione al medesimo delle disponibilità di relativa spettanza prima contenuta nell’articolo 23, comma 1-bis, del d.lgs. 231/2007.

Qui puoi leggere o scaricare i testi normativi legati all’attuazione della IV Direttiva UE con D.lgs n. 90/2017 e successive rettifiche e comuniczione della UIF:

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Attuazione IV Direttiva UE: D.lgs.90/2017, rettifiche e comunicazione UIF

 Visita la sezione Eventi: corso antiriciclaggio 26 ottobre 2017: La IV Direttiva antiriciclaggio è in Italia: pubblicato il D.lgs n. 90/2017 che modifica il D. Lgs. 231/2007, quali sono i nuovi obblighi a carico degli Intermediari Finanziari?